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STATUTO
FONDAZIONE
MONSIGNORE ANDREA GHETTI (“BADEN”) - ONLUS
TITOLO
I - Costituzione – Scopi - Attività
Articolo 1 - Costituzione
È
costituita una Fondazione denominata “Fondazione
Monsignore Andrea Ghetti (“Baden”) - ONLUS
o anche, in via abbreviata, “Fondazione Baden -
ONLUS”. La Fondazione è stata riconosciuta con
DPR 14 Dicembre 1990.
Articolo
2 - Scopi
La
Fondazione, senza alcun fine di lucro ed
indipendente da ogni corrente politica, si propone
esclusivamente finalità educative di solidarietà
sociale nei settori della beneficenza, dell’istruzione,
della formazione e della tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente, per far conoscere,
diffondere e perpetuare lo spirito e l’opera
educativa di Monsignor Andrea Ghetti (“Baden”)
nel mondo dei giovani in generale e nello Scautismo
e Guidismo cattolici in particolare. Ciò
principalmente valorizzando e sostenendo l’opera
dell’associazionismo giovanile e del volontariato
ed offrendo occasioni di gratuità e liberalità,
identificando, analizzando, promuovendo e
diffondendo progetti di crescita umana,
solidaristica e spirituale lungo il solco tracciato
da “Baden”.
Articolo
3 - Attività
La
Fondazione persegue i suoi scopi attraverso queste
linee:
far
vivere tra i giovani il messaggio lasciato da “Baden”
mediante l’istituzione di borse di studio per
studenti meritevoli e bisognosi e di premi per
progetti educativi, tesi di laurea e di diploma su
tematiche legate all’educazione ed alla
solidarietà sociale;
-
sollecitare l’intervento delle competenti
strutture regionali, nazionali ed internazionali per
l’attuazione in Italia di una efficace ed adeguata
politica per la gioventù;
-
operare in stretto contatto con le strutture civili
ed ecclesiali, nonché con istituzioni aventi
analoghe finalità per individuare gli itinerari più
opportuni ed agibili lungo i quali avviare i giovani
verso una consapevole e perseverante presenza nella
società e nella Chiesa;
-
stabilire e mantenere contatti e scambiare
informazioni con persone ed enti italiani ed esteri,
interessati allo sviluppo ed all’organizzazione
delle conoscenze, degli studi e delle esperienze in
campo educativo, formativo, sociale e della tutela
della natura e dell’ambiente;
-
organizzare convegni di studio e promuovere incontri
per il coordinamento ed il raccordo di attività di
ricerca in campo educativo;
-
essere custode dei valori di spiritualità scout,
testimoniati da Monsignor Andrea Ghetti “Baden”;
-
sollecitare e curare la creazione e la divulgazione
di una letteratura formativa per i giovani nonché
pubblicare e diffondere libri, riviste ed impiegare
ogni altro mezzo di diffusione del pensiero;
-
farsi carico di missioni e mansioni a livello
culturale ed operativo, volte a rendere più
efficaci le risorse educative dello Scautismo
cattolico italiano;
-
offrire agli educatori in generale ed a quelli scout
in particolare, occasioni di incontro e di
formazione pedagogica, umana, cristiana ed
ambientale;
- promuovere e/o sostenere iniziative educative a favore di
giovani meno privilegiati in termini socio economici
e psico fisici;
-
favorire ed operare l’acquisizione o la cessione
(in proprietà, in comodato, in locazione od in
altro modo) di immobili idonei alla realizzazione di
luoghi di campo, di sedi per attività scout o di
centri di soggiorno per lo svolgimento di attività
educative, formative, di tutela e valorizzazione
della natura e dell’ambiente e culturali in
generale, gestire direttamente od indirettamente gli
stessi o favorirne la gestione;
-
sostenere l’opera di associazioni giovanili e di
volontariato, cooperative sociali ed altre
organizzazioni non Lucrative di utilità sociale,
anche assumendo partecipazioni nelle stesse, per
iniziative nei settori di primario impegno di cui
all’art. 2;
-
attuare ogni altra attività utile al perseguimento
degli scopi istituzionali, deliberata dagli organi
della Fondazione. È escluso qualsiasi scopo di
lucro, nonché lo svolgimento di attività diverse
da quelle previste nel presente statuto e di quelle
ad esse direttamente connesse.
TITOLO Il - Patrimonio -
Rendite
Articolo
4 - Patrimonio
Il
patrimonio della Fondazione è costituito:
a)
da fondo di dotazione originario, quale risulta dall’atto
di costituzione della Fondazione in data 10 febbraio
1987 a rogito del Dr. Giuseppe Fossati, notaio in
Milano, ai numeri 9422/58215 del suo repertorio,
formato dal capitale di Lire 30.000.000
(trentamilioni) e dall’immobile sito nel Comune di
Milano, Via Burigozzo n. 11, angolo Via Aurispa,
donato alla Fondazione dalla “Opera Pia delle
Chiese e Case Parrocchiali Povere della Diocesi di
Milano”, con sede in Milano, Piazza Fontana n. 2,
in forza dell’atto in data 10 febbraio 1987 a
rogito dello stesso suddetto notaio ai numeri
9421/58214 del suo repertorio;
b)
dalle somme di denaro e da ogni altro bene mobile ed
immobile, che potrà pervenire alla Fondazione per
donazione, eredità, legato, acquisto o in qualsiasi
altra forma, a titolo sia gratuito sia oneroso.
Articolo
5 - Rendite
Le
rendite della Fondazione sono costituite:
a)
dai frutti del patrimonio;
b)
dai contributi, sovvenzioni e donativi provenienti
da enti, da istituzioni, da altri soggetti, pubblici
o privati, non destinati espressamente all’incremento
del patrimonio.
c)
da ogni altro cespite non esplicitamente destinato
ad incremento del patrimonio.
TITOLO
III - Organi
Articolo
6
Sono
organi della Fondazione:
a)
il Consiglio di Amministrazione;
b)
il Presidente;
il
Segretario Generale;
il
Collegio dei Revisori.
Articolo
7 - Consiglio di Amministrazione
1.
Il Consiglio di Amministrazione è formato da nove
membri:
a)
quattro nominati dall’Arcivescovo pro-tempore di
Milano;
b)
tre nominati dal Comitato Regionale Lombardo dell’AGESCI
-“Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani”;
c)
il Parroco, pro-tempore, della Parrocchia Santa
Maria del Suffragio in Milano, successore di
Monsignor Andrea Ghetti “Baden” od un suo
delegato;
d)
uno nominato dal Segretario Lombardo del Movimento
Adulti Scouts Cattolici Italiani “MASCI”. Del
primo Consiglio di Amministrazione, almeno cinque
membri del Consiglio, nominati come previsto dai
punti a), b), c), d), devono essere scelti fra gli
associati dell’Associazione “Ente Educativo
Monsignor Andrea Ghetti”, con sede in Milano;
2.
Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi
membri possono essere riconfermati.
3.
Non meno di trenta giorni prima della scadenza del
Consiglio, il Presidente in carica invita gli enti
ed organi competenti alle nomine a procedervi entro
un congruo termine, espressamente indicato.
4.
Fino alla costituzione del nuovo Consiglio sono
prorogati i poteri del Consiglio preesistente.
5.
Il nuovo Consiglio è costituito con la nomina di
tutti i suoi membri. La prima convocazione del nuovo
Consiglio è effettuata dal Presidente uscente,
anche se non faccia più parte del Consiglio.
6.
Ove un posto di consigliere si renda vacante, per
qualsiasi motivo, prima della scadenza dell’intero
Consiglio, il Presidente in carica invita l’ente e
l’organo competente a procedere alla sostituzione,
effettuando la nomina entro un congruo tempo,
espressamente indicato.
7.
I consiglieri, nominati a’ sensi del precedente
comma sesto, restano in carica sino alla scadenza
del mandato.
8.
Ove, per qualsiasi motivo, taluno degli enti od
organi competenti alle nomine non vi proceda,
scaduto il termine di cui ai precedenti comma 3 e 6,
il Consiglio di Amministrazione, anche se scaduto,
può procedere a tali nomine in sostituzione degli
enti o organi medesimi.
9.
Allo stesso modo si procede ove taluno degli enti od
organi competenti per le nomine cessi di esistere
senza che alcuno vi succeda nelle stesse funzioni.
10.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non
intervenga a tre sedute consecutive del Consiglio,
decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal
Consiglio; alla sostituzione del membro decaduto si
procede a norma del precedente comma 6.
11.
Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione si
rendesse responsabile di gravi deviazioni dagli
scopi statutari della Fondazione o non agisca in
conformità dello Statuto e dello scopo della
Fondazione o della legge, l’Autorità Governativa
competente ha diritto di scioglierlo e di nominare
un commissario straordinario a’ sensi dell’articolo
25 codice civile. Resta, peraltro, riservata all’Arcivescovo
pro-tempore di Milano la facoltà di segnalare al
competente organo le situazioni o le ragioni che
rendono opportuno l’intervento dello stesso e di
suggerire gli eventuali rimedi ed interventi
correttivi nei confronti delle disfunzioni
amministrative o gestionali dell’Ente.
Articolo
8 - Riunioni
Il
Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via
ordinaria, almeno due volte all’anno e ogni volta
che il Presidente lo ritenga opportuno; analogamente
la convocazione può pure venir chiesta da almeno
tre dei suoi membri.
Il
Consiglio è presieduto dal Presidente. Esso
delibera validamente con la presenza della
maggioranza dei suoi membri, e con il voto della
maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni
del Consiglio è redatto verbale trascritto in
ordine cronologico in apposito registro e
sottoscritto dal Presidente e da un Segretario che,
per ogni adunanza, è designato dal Presidente
medesimo, anche al di fuori del Consiglio.
Articolo
9 - Compiti
1.
Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i
poteri per l’ordinaria e straordinaria
amministrazione della Fondazione, nessuno escluso od
eccettuato, che non siano attribuibili dallo Statuto
al Presidente.
2.
In particolare il Consiglio:
a)
delibera sugli indirizzi della Fondazione e sui
programmi di attività, stabilendone modalità di
realizzazione, nonché le risorse da impiegare a tal
fine;
b)
approva il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo;
c)
delibera sulla accettazione di donazioni, di eredità
e di legati sugli acquisti ed alienazioni di
immobili, sulla costituzione, modificazione ed
estinzione di diritti reali;
d)
nomina e revoca l’eventuale personale dipendente,
fissandone le attribuzioni ed il trattamento;
e)
delibera sui bandi di concorso per borse di studio,
premi o simili;
3.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare al
Presidente, ad altri suoi membri o a terzi alcuni
dei propri poteri nell’ambito dell’ordinaria
amministrazione, stabilendone eventualmente le
modalità di esercizio, con esclusione comunque dei
poteri di cui alle lettere a), b) e c) del presente
articolo.
Articolo
10 - Presidente
Il
Presidente della Fondazione è eletto nel proprio
seno dal Consiglio di Amministrazione. È eletto chi
abbia riportato il voto della maggioranza assoluta
dei membri del Consiglio. Il Presidente dura in
carica quanto il Consiglio che lo ha eletto. I suoi
poteri sono prorogati fino all’elezione del nuovo
Presidente, anche se, dopo il rinnovo del Consiglio,
egli non ne faccia più parte. In ogni caso di
assenza o impedimento o di temporanea vacanza della
carica, il Presidente è sostituito dal componente
del Consiglio di Amministrazione da lui designato o,
in mancanza, da quello più anziano di età.
Il
Presidente:
ha la rappresentanza legale della Fondazione
di fronte ai terzi e in giudizio, con espressa
facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;
convoca
e presiede il Consiglio di Amministrazione;
dà
attuazione alle deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione;
invita,
a norma dell’articolo 7, gli enti e gli organi
competenti a procedere alla nomina dei nuovi
Consiglieri di Amministrazione;
adotta,
in caso di assoluta urgenza. i provvedimenti
improrogabili, sottoponendoli al Consiglio per la
ratifica nel più breve tempo possibile e comunque
entro sessanta giorni dall’adozione del
provvedimento ed in ogni caso non oltre la seduta
immediatamente successiva.
Articolo
11 - Segretario Generale
Il
Segretario Generale è nominato dal Consiglio, su
proposta del Presidente. Il Segretario Generale è
responsabile degli uffici e della tenuta della cassa
della Fondazione; assiste il Presidente
coadiuvandolo, in particolare al fine della
esecuzione delle delibere del Consiglio di
Amministrazione; organizza le strutture operative
dell’Ente; tiene i rapporti con il personale
dipendente e con eventuali collaboratori e risponde
dell’ordinato e proficuo svolgimento delle
iniziative ed attività della Fondazione.
Articolo
12 - Collegio dei revisori dei conti
Il
Collegio dei revisori dei conti è formato da tre
membri di cui uno, con la funzione di Presidente,
deve essere necessariamente iscritto agli appositi
albi dei revisori. La nomina del Collegio e la
designazione del presidente spetta al Consiglio di
Amministrazione che li elegge fuori dal proprio seno
con voto a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il
Collegio dura in carica tre anni ed i suoi membri
possono essere riconfermati. Il Collegio è
convocato e presieduto dal Presidente; si riunisce
ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno
ed, in ogni caso, per l’esame del bilancio
preventivo e del conto consuntivo. Il Collegio
delibera validamente con la presenza di tutti i suoi
membri e col voto della maggioranza di essi. Delle
riunioni del Collegio è redatto verbale trascritto
in apposito registro e sottoscritto da tutti i
membri del Collegio medesimo. I membri del Collegio
dei revisori possono partecipare alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
Il Collegio dei revisori vigila sulla legalità e la
regolarità contabile dell’attività della
Fondazione; riferisce al Consiglio di
Amministrazione sul bilancio e sul conto consuntivo
prima della loro approvazione; esprime parere
preventivo sulla opportunità e convenienza
economica di ogni operatore di acquisto o
alienazione di beni immobili. I revisori, anche
individualmente, possono compiere ispezioni ai
registri e libri contabili ed alla cassa della
Fondazione.
Articolo
13 - Gratuità delle cariche
Il
Presidente ed i componenti il Consiglio di
Amministrazione non percepiscono alcun compenso per
l’attività svolta fatto salvo il rimborso delle
spese eventualmente sostenute per ragione dell’ufficio.
Al Segretario Generale ed ai componenti del Collegio
dei revisori può essere attribuito un compenso per
la loro attività, oltre al rimborso delle spese
eventualmente sostenute per ragioni di ufficio.
TITOLO
IV - Esercizio finanziario e bilancio
Articolo
14
L’esercizio
finanziario della Fondazione ha inizio il primo
gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
La Fondazione è obbligata alla formazione del
bilancio annuale, che deve essere approvato entro il
30 Aprile dell’anno successivo all’esercizio
finanziario di riferimento. Qualora i proventi
superino per due anni consecutivi l’ammontare di
due miliardi di lire, modificato annualmente secondo
le modalità previste dall’art. 1, comma 3 della
L. 16 dicembre 1991, n, 398, il bilancio deve recare
una relazione di controllo sottoscritta da uno o
più revisori iscritti nel registro dei revisori
contabili. L’eventuale attivo accertato con il
conto consuntivo è destinato, secondo le
determinazioni del Consiglio di Amministrazione, al
reimpiego per la realizzazione, il potenziamento ed
il finanziamento delle attività istituzionali della
Fondazione e di quelle ad esse direttamente
connesse, anche mediante la costituzione di
eventuali fondi di riserva ovvero l’incremento del
patrimonio. È fatto divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili od avanzi dì gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
della Fondazione, a meno che la destinazione e la
distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate a favore di altre ONLUS che per legge,
statuto o regolamento facciano parte della medesima
ed unitaria struttura. Sono altresì vietate le
operazioni indicate nell’art. 10, comma 6, del
DLgs 4 Dicembre 1997, n. 460 e successive modifiche
ed integrazioni.
Articolo
15
I
mandati di pagamento sono validi se sottoscritti dal
Presidente o da Consiglieri a ciò espressamente
delegati dal Consiglio stesso.
TITOLO
V - Devoluzione dei beni
Articolo
16
Qualora
il Consiglio di Amministrazione ritenesse conseguito
o divenuto impossibile lo scopo della Fondazione o
per qualsiasi ragione credesse di doverla
sciogliere, nominerà uno o più liquidatori
determinandone i poteri. I beni che resteranno una
volta esaurita la liquidazione saranno devoluti,
seguendo in primo luogo la designazione all’uopo
fatta dall’Arcivescovo di Milano pro-tempore,
quale Presidente della Conferenza Episcopale
Lombarda, ad altra organizzazione non lucrativa di
utilità sociale od a fini di pubblica utilità,
sentito, ove prescritto, l’organismo di controllo
di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 Dicembre
1996, n. 662 e successive modifiche ed integrazioni,
salva diversa destinazione imposta dalla legge.
TITOLO
V - Modifiche dello Statuto -
Norme transitorie
Articolo
17
Il
presente Statuto può essere modificato solo con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione
adottata con la maggioranza dei due terzi dai suoi
membri.
Articolo
18
In
sede della costituzione della Fondazione, i
fondatori nominano la persona incaricata di
promuovere, entro due mesi dalla costituzione
stessa, la composizione degli organi della
Fondazione.
Articolo
19
Per
tutto quanto non è specificatamente disciplinato
dal presente Statuto troveranno applicazione le
disposizioni contenute nel Libro I, Titolo Il, del
codice civile
Milano,
9 Giugno 1998
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