STATUTO
ENTE EDUCATIVO MONSIGNOR ANDREA GHETTI,
BADEN
TITOLO
I
Costituzione
- Denominazione - Scopo - Durata
Art.
1 - È
costituita, con sede in Milano, l'associazione
denominata: “Ente Educativo Monsignor
Andrea Ghetti, Baden”.
Art.
2 -
L'associazione si propone di:
a)
raccogliere e diffondere il pensiero e l'opera
educativa di Monsignore Andrea Ghetti; b)
richiamare l'attenzione sui problemi giovanili
ed educativi in genere;
c)
promuovere, sostenere e diffondere il metodo
ed il movimento scout;
d)
istituire centri di ritrovo, di cultura e di
attività per giovani, privilegiando il
movimento scout.
Art.
3 - Gli
scopi dell'associazione sono:
1)
raccogliere scritti, discorsi, interventi,
lezioni, pubblicazioni di Monsignore Andrea
Ghetti e divulgarli;
2)
costituire centri di cultura e di spiritualità
scout per la formazione morale, religiosa,
scout dei giovani;
3)
promuovere incontri ad ogni livello dei
giovani; sia sotto il profilo
dell'approfondimento dei problemi giovanili
sia della loro risoluzione;
4)
favorire la formazione di educatori e
capi‑Scout mediante convegni,
campi‑scuola, corsi di formazione,
seminari eccetera;
5)
favorire lo sviluppo di attività educative e
del movimento scout;
6)
proporre iniziative atte a suscitare
conoscenze ed interesse nel mondo ecclesiale
alle tematiche educative scout.
Art.
4
-L'associazione quale organo di educazione, di
assistenza permanente non ha scopi di lucro e
intende restare indipendente da ogni corrente
politica e/o partitica.
Art.
5 -In
ordine al raggiungimento delle proprie finalità
l'associazione potrà:
a)
acquistare, ricevere in donazione, prendere in
affitto od in concessione anche nonché
gestire qualunque bene immobile, mobile, utile
o opportuno ai propri fini istituzionali,
concedendone l'uso o la gestione, a enti,
associazioni, a privati, con l'obbligo di
usare detti beni secondo gli scopi prefissati;
b)
promuovere, curare pubblicazioni aventi
carattere attinente agli scopi
dell'associazione;
c)
favorire la partecipazione, individuale e
collettiva, a manifestazioni giovanili, di
natura formativa, culturale, sportiva,
attinenti agli scopi associativi;
d)
incoraggiare ed assistere moralmente e
materialmente iniziative educative; e) aderire
o partecipare ad enti ed organismi quando tale
partecipazione sia opportuna per il
raggiungimento dei fini istituzionali.
Art.
6 -La
durata dell'associazione è illimitata.
TITOLO
II
Associati
Art.
7
‑ L'associazione comprende tre categorie
di associati: fondatori, ordinari ed onorari.
Sono
fondatori coloro che sottoscrivono l'atto
costitutivo dell'ente.
Sono
ordinari coloro che, fattane domanda al
Consiglio di Amministrazione, sono ammessi dal
Consiglio stesso, con votazione segreta e con
la maggioranza dei due terzi dei componenti.
Sono
onorari coloro che per peculiari meriti, per
specifica competenza, vengono ammessi
nell'associazione dal Consiglio di
Amministrazione con tale qualifica.
Art.
8
‑ Ogni associato, aderente alle finalità
dell'associazione si obbliga a rispettare
tutti i diritti e doveri che sostanziano lo
statuto, l'eventuale relativo regolamento e le
disposizioni, emanate o emanande, dagli organi
sociali di propria competenza.
L'adesione
all'associazione ha validità per due anni e
si intende rinnovata per un altro anno se
l'associato non provvede a presentare le
dimissioni entro il termine infra previsto.
Art.
9
‑ La qualità dell'associato si perde:
a)
per dimissione, da presentare al Consiglio di
Amministrazione con comunicazione da farsi
almeno due mesi avanti la data di scadenza;
b)
per decadenza, pronunciata dal medesimo
Consiglio di Amministrazione a seguito di
morosità nel versamento della quota annuale o
di altri eventuali oneri associativi;
c)
per esclusione, pronunciata dallo stesso
Consiglio di Amministrazione dopo che
l'interessato sia stato invitato a fornire le
delucidazioni del caso: il provvedimento gli
sarà notificato mediante lettera
raccomandata.
L'esclusione
potrà essere causata specialmente da ogni
azione suscettibile di recare grave
pregiudizio, materiale o morale
all'associazione.
Qualunque
sia il motivo per il quale viene a cessare la
qualità dell'associato, il Consiglio di
Amministrazione si riserva il diritto di
richiedere il pagamento dell'intera quota
annuale per l'anno in corso e di qualunque
altra somma dovuta dall'associato.
Nessun
associato, dopo le sue dimissioni o
esclusione, come nessun erede od avente causa
di un associato deceduto, potrà avanzare
rivendicazione nel patrimonio sociale, sia
pure limitatamente ai propri conferimenti.
TITOLO
III
Organi
Art.
10
‑ Sono organi dell'Ente:
a)
l'assemblea generale degli associati;
b)
il Consiglio di Amministrazione;
c)
il Presidente;
d)
il Collegio dei Revisori dei Conti;
e)
il Segretario generale;
f)
il Collegio dei Probiviri.
Art.
11
‑ Tutte le cariche, della durata di un
triennio, sono gratuite, e non danno diritto
ad indennità né a compensi di sorta, salvo,
in base delibera del Consiglio di
Amministrazione, il rimborso di spese.
È
consentita la rieleggibilità.
Art.
12
‑ Assemblea
Fanno
parte dell'assemblea gli associati in regola
con gli obblighi contributivi.
Ogni
associato ha diritto ad un voto in assemblea e
può farsi rappresentare, mediante delega
scritta, da altro associato.
Non
si possono ricevere più di cinque deleghe.
Possono
partecipare, senza diritto di voto gli
associati onorari.
L'assemblea
si raduna in seduta ordinaria una volta
all'anno, nel primo trimestre, ed in seduta
straordinaria, ogni volta che lo richieda il
Presidente, il Consiglio di Amministrazione o
almeno un terzo dei componenti dell'assemblea.
La
convocazione dell'assemblea, che può avere
luogo presso la sede sociale o altrove, è
effettuata dal Presidente dell'ente mediante
lettera inviata almeno quindici giorni prima
della riunione; essa deve contenere la data,
l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'ordine del
giorno, sia per la prima che per la seconda
convocazione, che può avere luogo anche il
giorno successivo.
Art.
13
‑ L'Assemblea è regolarmente costituita
e può validamente deliberare, sia in seduta
ordinaria che straordinaria, quando sia
accertata la presenza in proprio o per delega,
di almeno due terzi dei voti, in prima
convocazione, e, in seconda convocazione,
qualunque sia il numero dei voti presenti,
salvo quanto previsto dall'art. 14.
L'assemblea
delibera a maggioranza assoluta dei presenti,
salvo che per i casi previsti dal presente
statuto.
Art.
14
‑ Per le deliberazioni concernenti
modifiche statutarie, lo scioglimento
dell'ente, occorre la presenza di almeno un
terzo degli associati votanti, ed il voto di
almeno due terzi dei presenti: quorum
richiesto in prima ed in seconda convocazione.
Delle
deliberazioni dell'assemblea sarà redatto
verbale a cura del Segretario, nominato dal
Presidente, in apertura di seduta.
Art.
15
‑ Spetta all'assemblea:
a)
eleggere i membri del Consiglio di
Amministrazione di propria competenza;
b)
eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti ed
il Presidente del medesimo;
c)
approvare la relazione del Consiglio di
Amministrazione che annualmente lo stesso deve
elaborare, nonché il conto consuntivo e
preventivo;
d)
stabilire la quota annua associativa;
e)
deliberare eventuali modifiche dello statuto;
f)
decidere lo scioglimento dell'ente.
Art.
16
‑ Il Consiglio di Amministrazione è
composto da nove membri dei quali due
designati rispettivamente il primo dal
responsabile regionale pro‑tempore
dell'AGESCI, Associazione Guide e Scout
Cattolici Italiani ed il secondo dal MASCI,
Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani.
Un
terzo membro è l'Assistente Regionale
pro-tempore dell'AGESCI Lombardia.
I
restanti sei membri sono eletti dall'assemblea
generale degli associati.
Se
durante il suo mandato un membro del Consiglio
viene a cessare dalle sue funzioni per una
qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla
sua sostituzione a titolo provvisorio, fino
alla prossima assemblea annuale la quale
provvederà in modo definitivo.
Le
funzioni del Consigliere così nominato
cesseranno alla data in cui doveva spirare il
mandato del Consigliere che egli aveva
sostituito.
Il
Consiglio è presieduto dal Presidente
dell'Ente e si riunisce ogni volta che venga
convocato dal Presidente stesso od anche da
almeno la metà dei suoi componenti: la
convocazione deve essere fatta a mezzo lettera
spedita almeno dieci giorni prima della
riunione con la precisazione degli argomenti
da trattare.
In
caso di urgenza la convocazione può essere
fatta per telegramma spedito almeno un giorno
prima.
Art.
17
‑ Per la validità delle sedute del
Consiglio è necessaria la presenza di almeno
la metà più uno dei suoi componenti; le
relative deliberazioni sono assunte a
maggioranza semplice dei presenti.
Delle
riunioni sarà redatto verbale dal Segretario
Generale.
Art.
18
‑ Il Consiglio di Amministrazione:
a)
elegge il Presidente, il Vice presidente, il
Tesoriere ed il Segretario Generale;
b)
attua le deliberazioni dell'assemblea ed
orienta in armonia con essa l'attività
associativa;
c)
predispone il conto consuntivo e preventivo da
sottoporre all'assemblea unitamente ad una
relazione sull'attività svolta dall'Ente;
d)
delibera sulle ammissioni, dimissioni,
decadenza ed esclusione degli associati;
e)
esercita i poteri in genere in materia di
ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi
compresa (e ciò in via esemplificativa), la
stipulazione, rinnovo, risoluzione di
qualsiasi contratto, convenzione od atto,
l'accettazione di tutti gli apporti mobiliari
ed immobiliari, fatti all'associazione a
qualsiasi titolo, l'eventuale acquisto di beni
immobili nonché la transazione, la nomina di
procuratori, nonché di avvocati alle liti e
periti;
f)
redige ed approva eventuali regolamenti
interni; g) delibera in ogni altra questione
concernente l'attività dell'associazione o ad
essa sottoposta dal Presidente.
Art.
19
‑ In casi speciali il Consiglio può
delegare per determinare atti anche a persona
estranea la rappresentanza dell'associazione
mediante procura speciale.
I
mandati di pagamento non costituiscono titolo
legale di scarico se non sono muniti della
firma del Presidente o di chi ne fa le veci, e
della firma del Tesoriere.
Art.
20
‑ Presidente
Il
Presidente ha la legale rappresentanza
dell'associazione.
Egli
esercita un'alta sorveglianza morale ed
economica del l'associazione e presiede a
tutti gli affari di amministrazione.
Al
Presidente spetta di sottoscrivere tutti gli
atti, firmare la corrispondenza di ufficio,
promuovere le deliberazioni del Consiglio e
curarne l'esecuzione, nonché di prendere, in
caso di necessità ed urgenza, tutti i
provvedimenti che riterrà più opportuni per
il miglior andamento dell'istituzione salvo
riferirne al Consiglio in seduta da convocarsi
entro termine.
Art.
21
‑ In caso di impedimento o di assenza
del Presidente, ne fa le veci con poteri e
facoltà del Presidente medesimo, il Vice
Presidente.
Art.
22
‑ Collegio dei Revisori dei Conti
Il
Collegio è composto da tre membri.
La
carica è compatibile con qualunque altro
incarico nell'associazione.
Spetta
ai Revisori dei Conti il controllo periodico
della contabilità e la revisione dei conti.
Essi
devono essere invitati alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e possono
partecipare alle Assemblee.
Art.
23
‑ Segretario Generale
Il
Segretario Generale è responsabile degli
uffici dell'associazione, provvede
all'esecuzione delle deliberazioni del
Consiglio di Amministrazione in conformità
alle direttive del Presidente, attua, nei
limiti del piano di lavoro, l'articolazione
della struttura operativa dell'Ente e risponde
dell'ordinato e proficuo svolgimento delle
attività associative.
Art.
24
‑ Collegio dei Probiviri
Il
Collegio dei Probiviri, composto di tre membri
eletti dall'assemblea degli associati anche
fra non partecipanti all'Ente, ha la funzione
di dirimere eventuali controversie fra gli
associati inerenti l'interpretazione e
l'applicazione del presente statuto.
TITOLO
IV
Patrimonio
‑ esercizio ‑ Obbligazioni
Art.
25
‑ Patrimonio
Il
Patrimonio dell'Associazione è costituito da:
a)
beni mobili ed immobili, comunque acquisiti
dall'Associazione;
b)
dalle somme accantonate per qualunque scopo
sino a quando non siano erogate. Le entrate
dell'Ente sono costituite:
a)
dalle quote degli associati e
dall'autofinanziamento degli stessi;
b)
da sovvenzioni, contributi che esso può
ottenere nonché da liberalità tra vivi o
morti causa che esso potrà essere autorizzato
a ricevere a' sensi di legge e sotto
condizione di speciale destinazione disposta
dal donante da testatore;
e)
da proventi derivanti da iniziative e
manifestazioni promozionali; da redditi di
capitali, mobiliari ed immobiliari dei fondo
patrimoniale.
Art.
26
‑ L'esercizio finanziario dell'Ente
coincide con l'anno solare.
Art.
27
‑ Le obbligazioni, gli oneri contratti
in nome e nell'interesse dell'associazione
vengono soddisfatti con il patrimonio
dell'Associazione medesima.
Art.
28
‑ I libri dell'Ente sono: ‑i libri
delle riunioni degli organi dell'Ente, - il
libro degli associati, ‑ il libro cassa,
‑ il libro inventari.
TITOLO
V
Modifiche
statutarie ‑ Scioglimento
Art.
29
‑ Le eventuali modifiche al presente e
lo scioglimento dell'Ente possono essere
deliberati dall'Assemblea straordinaria
appositamente convocata.
Esse
devono essere proposte dal Consiglio di
Amministrazione richiamato quanto contemplato
dall'Art. 14 dello Statuto con contestuale
eventuale nomina di uno o più liquidatori,
determinandone i poteri.
La
delibera dell'Assemblea pronunciante lo
scioglimento, deve esser portata a conoscenza
di tutti gli associati.
Art.
30
‑ Devoluzione beni In caso di
scioglimento dell'associazione i beni
eventualmente residui esaurita la
liquidazione, saranno devoluti alla Fondazione
Monsignor Andrea Ghetti, Baden.
TITOLO
VI
Norme
generali
Art.
31 Per
quanto non contemplato nel presente statuto,
si osservano le norme previste dal Codice
Civile e le disposizioni di legge in materia.
F.TO
ANDREA GIOVANNI MARIA BIONDI
F.TO
GIUSEPPE GALLIZIA
Copia
conforme all'originale in più fogli, in carta
libera per gli usi consentiti dalla legge. Dal
mio Studio, il 6 novembre 2001
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