SITO WEB UFFICIALE DELLA FONDAZIONE E DELL'ENTE EDUCATIVO MONSIGNOR ANDREA GHETTI - BADEN

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Ente Educativo

Statuto

Consiglio

Pubblicazioni

Pattuglie

Adesione all'Ente

L'Ente comunica

STATUTO ENTE EDUCATIVO MONSIGNOR ANDREA GHETTI, BADEN

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Scopo - Durata

Art. 1 - È costituita, con sede in Milano, l'associazione denominata: “Ente Educativo Monsignor Andrea Ghetti, Baden”.

Art. 2 - L'associazione si propone di:

a) raccogliere e diffondere il pensiero e l'opera educativa di Monsignore Andrea Ghetti; b) richiamare l'attenzione sui problemi giovanili ed educativi in genere;

c) promuovere, sostenere e diffondere il metodo ed il movimento scout;

d) istituire centri di ritrovo, di cultura e di attività per giovani, privilegiando il movimento scout.

Art. 3 - Gli scopi dell'associazione sono:

1) raccogliere scritti, discorsi, interventi, lezioni, pubblicazioni di Monsignore Andrea Ghetti e divulgarli;

2) costituire centri di cultura e di spiritualità scout per la formazione morale, religiosa, scout dei giovani;

3) promuovere incontri ad ogni livello dei giovani; sia sotto il profilo dell'approfondimento dei problemi giovanili sia della loro risoluzione;

4) favorire la formazione di educatori e capi‑Scout mediante convegni, campi‑scuola, corsi di formazione, seminari eccetera;

5) favorire lo sviluppo di attività educative e del movimento scout;

6) proporre iniziative atte a suscitare conoscenze ed interesse nel mondo ecclesiale alle tematiche educative scout.

Art. 4 -L'associazione quale organo di educazione, di assistenza permanente non ha scopi di lucro e intende restare indipendente da ogni corrente politica e/o partitica.

Art. 5 -In ordine al raggiungimento delle proprie finalità l'associazione potrà:

a) acquistare, ricevere in donazione, prendere in affitto od in concessione anche nonché gestire qualunque bene immobile, mobile, utile o opportuno ai propri fini istituzionali, concedendone l'uso o la gestione, a enti, associazioni, a privati, con l'obbligo di usare detti beni secondo gli scopi prefissati;

b) promuovere, curare pubblicazioni aventi carattere attinente agli scopi dell'associazione;

c) favorire la partecipazione, individuale e collettiva, a manifestazioni giovanili, di natura formativa, culturale, sportiva, attinenti agli scopi associativi;

d) incoraggiare ed assistere moralmente e materialmente iniziative educative; e) aderire o partecipare ad enti ed organismi quando tale partecipazione sia opportuna per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 6 -La durata dell'associazione è illimitata.

 

TITOLO II

Associati

Art. 7 ‑ L'associazione comprende tre categorie di associati: fondatori, ordinari ed onorari.

Sono fondatori coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo dell'ente.

Sono ordinari coloro che, fattane domanda al Consiglio di Amministrazione, sono ammessi dal Consiglio stesso, con votazione segreta e con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Sono onorari coloro che per peculiari meriti, per specifica competenza, vengono ammessi nell'associazione dal Consiglio di Amministrazione con tale qualifica.

Art. 8 ‑ Ogni associato, aderente alle finalità dell'associazione si obbliga a rispettare tutti i diritti e doveri che sostanziano lo statuto, l'eventuale relativo regolamento e le disposizioni, emanate o emanande, dagli organi sociali di propria competenza.

L'adesione all'associazione ha validità per due anni e si intende rinnovata per un altro anno se l'associato non provvede a presentare le dimissioni entro il termine infra previsto.

Art. 9 ‑ La qualità dell'associato si perde:

a) per dimissione, da presentare al Consiglio di Amministrazione con comunicazione da farsi almeno due mesi avanti la data di scadenza;

b) per decadenza, pronunciata dal medesimo Consiglio di Amministrazione a seguito di morosità nel versamento della quota annuale o di altri eventuali oneri associativi;

c) per esclusione, pronunciata dallo stesso Consiglio di Amministrazione dopo che l'interessato sia stato invitato a fornire le delucidazioni del caso: il provvedimento gli sarà notificato mediante lettera raccomandata.

L'esclusione potrà essere causata specialmente da ogni azione suscettibile di recare grave pregiudizio, materiale o morale all'associazione.

Qualunque sia il motivo per il quale viene a cessare la qualità dell'associato, il Consiglio di Amministrazione si riserva il diritto di richiedere il pagamento dell'intera quota annuale per l'anno in corso e di qualunque altra somma dovuta dall'associato.

Nessun associato, dopo le sue dimissioni o esclusione, come nessun erede od avente causa di un associato deceduto, potrà avanzare rivendicazione nel patrimonio sociale, sia pure limitatamente ai propri conferimenti.

 

TITOLO III

Organi

Art. 10 ‑ Sono organi dell'Ente:

a) l'assemblea generale degli associati;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) il Segretario generale;

f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 ‑ Tutte le cariche, della durata di un triennio, sono gratuite, e non danno diritto ad indennità né a compensi di sorta, salvo, in base delibera del Consiglio di Amministrazione, il rimborso di spese.

È consentita la rieleggibilità.

Art. 12 ‑ Assemblea

Fanno parte dell'assemblea gli associati in regola con gli obblighi contributivi.

Ogni associato ha diritto ad un voto in assemblea e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato.

Non si possono ricevere più di cinque deleghe.

Possono partecipare, senza diritto di voto gli associati onorari.

L'assemblea si raduna in seduta ordinaria una volta all'anno, nel primo trimestre, ed in seduta straordinaria, ogni volta che lo richieda il Presidente, il Consiglio di Amministrazione o almeno un terzo dei componenti dell'assemblea.

La convocazione dell'assemblea, che può avere luogo presso la sede sociale o altrove, è effettuata dal Presidente dell'ente mediante lettera inviata almeno quindici giorni prima della riunione; essa deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, l'ordine del giorno, sia per la prima che per la seconda convocazione, che può avere luogo anche il giorno successivo.

Art. 13 ‑ L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare, sia in seduta ordinaria che straordinaria, quando sia accertata la presenza in proprio o per delega, di almeno due terzi dei voti, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti, salvo quanto previsto dall'art. 14.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per i casi previsti dal presente statuto.

Art. 14 ‑ Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, lo scioglimento dell'ente, occorre la presenza di almeno un terzo degli associati votanti, ed il voto di almeno due terzi dei presenti: quorum richiesto in prima ed in seconda convocazione.

Delle deliberazioni dell'assemblea sarà redatto verbale a cura del Segretario, nominato dal Presidente, in apertura di seduta.

Art. 15 ‑ Spetta all'assemblea:

a) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;

b) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Presidente del medesimo;

c) approvare la relazione del Consiglio di Amministrazione che annualmente lo stesso deve elaborare, nonché il conto consuntivo e preventivo;

d) stabilire la quota annua associativa;

e) deliberare eventuali modifiche dello statuto;

f) decidere lo scioglimento dell'ente.

Art. 16 ‑ Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri dei quali due designati rispettivamente il primo dal responsabile regionale pro‑tempore dell'AGESCI, Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani ed il secondo dal MASCI, Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani.

Un terzo membro è l'Assistente Regionale pro-tempore dell'AGESCI Lombardia.

I restanti sei membri sono eletti dall'assemblea generale degli associati.

Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione a titolo provvisorio, fino alla prossima assemblea annuale la quale provvederà in modo definitivo.

Le funzioni del Consigliere così nominato cesseranno alla data in cui doveva spirare il mandato del Consigliere che egli aveva sostituito.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Ente e si riunisce ogni volta che venga convocato dal Presidente stesso od anche da almeno la metà dei suoi componenti: la convocazione deve essere fatta a mezzo lettera spedita almeno dieci giorni prima della riunione con la precisazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta per telegramma spedito almeno un giorno prima.

Art. 17 ‑ Per la validità delle sedute del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

Delle riunioni sarà redatto verbale dal Segretario Generale.

Art. 18 ‑ Il Consiglio di Amministrazione:

a) elegge il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario Generale;

b) attua le deliberazioni dell'assemblea ed orienta in armonia con essa l'attività associativa;

c) predispone il conto consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea unitamente ad una relazione sull'attività svolta dall'Ente;

d) delibera sulle ammissioni, dimissioni, decadenza ed esclusione degli associati;

e) esercita i poteri in genere in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa (e ciò in via esemplificativa), la stipulazione, rinnovo, risoluzione di qualsiasi contratto, convenzione od atto, l'accettazione di tutti gli apporti mobiliari ed immobiliari, fatti all'associazione a qualsiasi titolo, l'eventuale acquisto di beni immobili nonché la transazione, la nomina di procuratori, nonché di avvocati alle liti e periti;

f) redige ed approva eventuali regolamenti interni; g) delibera in ogni altra questione concernente l'attività dell'associazione o ad essa sottoposta dal Presidente.

Art. 19 ‑ In casi speciali il Consiglio può delegare per determinare atti anche a persona estranea la rappresentanza dell'associazione mediante procura speciale.

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico se non sono muniti della firma del Presidente o di chi ne fa le veci, e della firma del Tesoriere.

Art. 20 ‑ Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione.

Egli esercita un'alta sorveglianza morale ed economica del l'associazione e presiede a tutti gli affari di amministrazione.

Al Presidente spetta di sottoscrivere tutti gli atti, firmare la corrispondenza di ufficio, promuovere le deliberazioni del Consiglio e curarne l'esecuzione, nonché di prendere, in caso di necessità ed urgenza, tutti i provvedimenti che riterrà più opportuni per il miglior andamento dell'istituzione salvo riferirne al Consiglio in seduta da convocarsi entro termine.

Art. 21 ‑ In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne fa le veci con poteri e facoltà del Presidente medesimo, il Vice Presidente.

Art. 22 ‑ Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio è composto da tre membri.

La carica è compatibile con qualunque altro incarico nell'associazione.

Spetta ai Revisori dei Conti il controllo periodico della contabilità e la revisione dei conti.

Essi devono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e possono partecipare alle Assemblee.

Art. 23 ‑ Segretario Generale

Il Segretario Generale è responsabile degli uffici dell'associazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in conformità alle direttive del Presidente, attua, nei limiti del piano di lavoro, l'articolazione della struttura operativa dell'Ente e risponde dell'ordinato e proficuo svolgimento delle attività associative.

Art. 24 ‑ Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri, composto di tre membri eletti dall'assemblea degli associati anche fra non partecipanti all'Ente, ha la funzione di dirimere eventuali controversie fra gli associati inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente statuto.

 

TITOLO IV

Patrimonio ‑ esercizio ‑ Obbligazioni

Art. 25 ‑ Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) beni mobili ed immobili, comunque acquisiti dall'Associazione;

b) dalle somme accantonate per qualunque scopo sino a quando non siano erogate. Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dalle quote degli associati e dall'autofinanziamento degli stessi;

b) da sovvenzioni, contributi che esso può ottenere nonché da liberalità tra vivi o morti causa che esso potrà essere autorizzato a ricevere a' sensi di legge e sotto condizione di speciale destinazione disposta dal donante da testatore;

e) da proventi derivanti da iniziative e manifestazioni promozionali; da redditi di capitali, mobiliari ed immobiliari dei fondo patrimoniale.

Art. 26 ‑ L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare.

Art. 27 ‑ Le obbligazioni, gli oneri contratti in nome e nell'interesse dell'associazione vengono soddisfatti con il patrimonio dell'Associazione medesima.

Art. 28 ‑ I libri dell'Ente sono: ‑i libri delle riunioni degli organi dell'Ente, - il libro degli associati, ‑ il libro cassa, ‑ il libro inventari.

 

TITOLO V

Modifiche statutarie ‑ Scioglimento

Art. 29 ‑ Le eventuali modifiche al presente e lo scioglimento dell'Ente possono essere deliberati dall'Assemblea straordinaria appositamente convocata.

Esse devono essere proposte dal Consiglio di Amministrazione richiamato quanto contemplato dall'Art. 14 dello Statuto con contestuale eventuale nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

La delibera dell'Assemblea pronunciante lo scioglimento, deve esser portata a conoscenza di tutti gli associati.

Art. 30 ‑ Devoluzione beni In caso di scioglimento dell'associazione i beni eventualmente residui esaurita la liquidazione, saranno devoluti alla Fondazione Monsignor Andrea Ghetti, Baden.

 

TITOLO VI

Norme generali

Art. 31 Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le norme previste dal Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.

 

F.TO ANDREA GIOVANNI MARIA BIONDI

F.TO GIUSEPPE GALLIZIA

Copia conforme all'originale in più fogli, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge. Dal mio Studio, il 6 novembre 2001

 

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